Decreto M.I.M. 19.12.2023
Capo II - Misure in materia di riconoscimento dei crediti formativi nei passaggi tra i diversi percorsi formativi
1. Il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi dai percorsi ITS Academy e i corsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto, nonché delle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 ed è declinato, eventualmente, nell'ambito dei patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso modalità di organizzazione di percorsi formativi, d'intesa tra gli ITS Academy e le università, che, in presenza di obiettivi formativi omogenei e di progettazione condivisa, individuano affinità e concordanze reciproche.
2. A coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 crediti formativi universitari (CFU), corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 90 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.
3. A coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 CFU corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 120 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.
4. Le disposizioni per i passaggi dai corsi di laurea a orientamento professionale ai percorsi ITS Academy sono definite all'articolo 8 del presente decreto.