Decreto M.I.M. 19.12.2023
Capo II - Misure in materia di riconoscimento dei crediti formativi nei passaggi tra i diversi percorsi formativi
1. Il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi tra i percorsi ITS Academy e i corsi di laurea avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto delle relative tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022.
2. Gli allievi iscritti a un percorso ITS Academy che vogliano passare a un corso di laurea o a un corso di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza nazionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 per i crediti maturati nei predetti corsi possono ottenere il relativo riconoscimento solo se hanno frequentato l'ultima annualità del percorso e fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.
3. A coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.
4. A coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi accademici (CFA).