IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 22.12.2023

Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. (G.U. 10.02.2024, n. 34)

Formula iniziale

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare, l'art. 4, comma 2-bis, introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riguardante «Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, in particolare, l'art. 10, comma 1-bis;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della missione 4 - Istruzione e ricerca - componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Vista la milestone UE M4C1-10 che prevede l'entrata in vigore delle disposizioni attuative per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;

Visto l'accordo ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di adozione di «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, avente a oggetto «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e, in particolare, l'art. 5, recante «Scuola secondaria di I grado»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, di adozione del «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente a oggetto «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, di adozione del «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, di adozione del «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, riguardante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I e II grado;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, concernente «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con il quale sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, recante «Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)», e in particolare l'allegato 2, recante «Corrispondenza tra Classi di laurea relative al decreto ministeriale n. 270/2004 e Classi di laurea relative al decreto ministeriale n. 509/1999»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state disposte la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 12 giugno 2020, n. 33, recante «Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112»;

Visto la sentenza del T.A.R. Lazio - Sezione Terza Bis, n. 6539/2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 2021, emesso in conformità al parere del Consiglio di Stato - Sezione prima, n. 1460/2021, relativo al ricorso straordinario al Capo dello Stato n. affare legale 1657/2017;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 31 ottobre 2023;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI, con parere reso nella seduta plenaria n. 115 del 23 novembre 2023, che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:

1) con riferimento alla classe di concorso A-01, l'osservazione relativa all'aggiunta di requisiti alle note (1) e (4) e alla LS-103, in quanto adottate in accoglimento di precedenti richieste del Consiglio universitario nazionale;

2) le osservazioni relative alla classe di concorso A-12, la quale, risultante dall'accorpamento della ex A-12 e della ex A-22, deve prevedere i requisiti necessari all'insegnamento delle discipline letterarie nella scuola secondaria di I e di II grado;

3) con riferimento alle classi di concorso ex A-70, ex A-71, ex A-72 ed ex A-73, relative alle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingui del Friuli-Venezia Giulia, la contestata previsione di taluni CFU, poiché gli stessi consentono di garantire che la base culturale dell'insegnamento in tali scuole sia comune;

Decreta: