IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.U.R. 19.12.2023, n. 1649

M4C1 Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10).

Art. 3 -

1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano un numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di essi contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nell'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.

2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. I regolamenti didattici possono prevedere, per ciascun corso di laurea magistrale non a ciclo unico, negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale assicurano agli studenti una solida preparazione con particolare riferimento alle discipline caratterizzanti, favorendo le occasioni di approfondimento critico degli argomenti, nonché evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicurano altresì agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, , riservando un numero di crediti non inferiore a 8 alle attività ivi previste alla lettera a), e non inferiori a 12 a quelle previste alla lettera b).

6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico assicurano agli studenti una solida preparazione con particolare riferimento alle discipline di base e a quelle caratterizzanti, favorendo le occasioni di approfondimento critico degli argomenti ed evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicurano altresì agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, riservando alle attività ivi previste un numero di crediti complessivi non inferiore a 30, dei quali non meno di 8 alle attività di cui alla lettera a), e non meno di 12 alle attività di cui alla lettera b). Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Classe LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46), fatta salva la riserva di non meno di 8 crediti per attività ad autonoma scelta degli studenti, le università possono altresì riservare ulteriori 8 crediti a scelta dello studente nell'ambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla Classe per le attività formative professionalizzanti. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale nel settore dell'Architettura e dell'Ingegneria edile-architettura, i crediti minimi indispensabili restano definiti dalla somma dei crediti minimi della classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura biennale e di quelli relativi alla classe delle lauree in Scienze dell'Architettura, ambito disciplinare per ambito disciplinare, incluse le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

7. Le attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti sono definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto, costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati, nonché possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi.

8. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

9. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la tesi di laurea magistrale è redatta in lingua straniera.

10. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

11. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

12. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.