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Direttiva M.I.M. 30.12.2023

Requisiti di accreditamento degli enti che erogano la formazione in attuazione dell'articolo 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (G.U. 24.02.2024, n. 46)

Art. 1 -

1. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017 i soggetti che possiedono i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

a) possesso di atto costitutivo e statuto redatti nella forma di atto pubblico;

b) previsione espressa per la formazione continua in servizio, nello scopo statutario, della formazione del personale scolastico in almeno uno degli obiettivi strategici previsti dalle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione;

c) previsione espressa per la formazione in servizio incentivata, nello scopo statutario, della formazione per il personale docente in almeno uno degli obiettivi previsti dalla direttiva sugli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata e dalle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione.

2. Possono richiedere l'accreditamento, anche al fine di assicurare standard elevati di qualità e di uniformità della formazione su tutto il territorio nazionale, anche due o più soggetti se costituiti in forma di Associazione temporanea di scopo (ATS) o di Impresa (ATI). In tal caso, ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere tutti i requisiti di cui al precedente comma 1 e del successivo comma del presente articolo. Ogni altra forma di convenzionamento tra più soggetti è espressamente vietata.

3. I soggetti che richiedono l'accreditamento devono, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 1 alla presente direttiva:

a) avere realizzato, da almeno cinque anni precedenti al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno quattro distinte iniziative formative a favore del personale scolastico o, per la formazione in servizio incentivata, a favore del personale docente, ciascuna delle quali in almeno tre regioni. Ogni iniziativa formativa deve avere avuto durata pari ad almeno venti ore, deve aver coinvolto almeno dieci partecipanti appartenenti al personale di riferimento per regione e deve essere stata erogata in presenza o blended (escludendo, comunque, la fruizione di moduli autonomi preregistrati in modalità asincrona);

b) avere svolto attività di innovazione metodologica, nonché pratiche di laboratorio e di sviluppo di pratiche didattiche inclusive, in almeno due delle iniziative formative di cui alla precedente lettera a), allegando la descrizione degli obiettivi formativi, della metodologia didattica utilizzata e dei relativi risultati ottenuti, di cui alla Scheda-progetto formativo in allegato A alla presente direttiva;

c) aver effettuato, documentandole, attività di monitoraggio e di valutazione degli esiti delle azioni formative per tutte le iniziative di cui alla precedente lettera a);

d) avere requisiti di moralità;

e) disporre di capacità economica e finanziaria;

f) disporre di capacità tecnico-professionale, sulla base delle competenze e dell'esperienza dei formatori dell'ente, per lo svolgimento del programma annuale di percorsi formativi offerti dall'ente, in termini di aggiornamento, pertinenza e conformità agli standard culturali ed educativi, secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla presente direttiva;

g) avere la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa;

h) disporre di capacità logistiche e tecnologiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle risorse didattiche, all'attrezzatura e alle dotazioni tecnologiche da utilizzare nel caso di formazione a distanza e alle strutture fisiche per lo svolgimento dei corsi in modalità mista, se non ospitati nelle scuole.

4. Costituisce dimostrazione di possesso dei requisiti richiesti dalla presente direttiva l'invio telematico della documentazione attestante detti requisiti secondo quanto precisato dall'allegato 1 e dal successivo art. 2.