Direttiva M.I.M. 30.12.2023
1. Possono richiedere la qualificazione le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche e le associazioni professionali dei docenti riconosciute che possiedono i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
a) possesso di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
b) previsione espressa per la formazione continua in servizio del personale scolastico, nello scopo statutario, della formazione del personale scolastico in almeno in uno degli ambiti indicati nelle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione;
c) previsione espressa per la formazione in servizio incentivata, nello scopo statutario, della formazione dei docenti in almeno in uno degli ambiti indicati nella direttiva sugli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata e nelle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione;
2. Le associazioni che richiedono la qualificazione, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 1 e dal successivo art. 4, devono:
a) avere realizzato, da almeno cinque anni precedenti al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno quattro distinte iniziative formative in favore del personale scolastico o, per la formazione in servizio incentivata, in favore dei docenti ciascuna delle quali in almeno tre regioni. Ogni iniziativa formativa deve avere avuto durata pari ad almeno venti ore, deve aver coinvolto almeno dieci partecipanti appartenenti al personale di riferimento per regione e deve essere stata erogata in presenza o blended (escludendo, comunque, la fruizione di moduli autonomi preregistrati in modalità asincrona);
b) avere svolto attività di innovazione metodologica, nonché pratiche di laboratorio e di sviluppo di pratiche didattiche inclusive in almeno una delle iniziative formative di cui alla precedente lettera a), allegando la descrizione degli obiettivi formativi, della metodologia didattica utilizzata e i relativi risultati ottenuti, di cui alla Scheda-progetto formativo in allegato A;
c) aver effettuato attività di monitoraggio e di valutazione degli esiti delle azioni formative per tutte le iniziative di cui alla precedente lettera a);
d) avere requisiti di moralità secondo quanto previsto dall'allegato 1;
e) disporre di risorse professionali in stabile collaborazione con pregressa esperienza universitaria;
f) disporre di capacità tecnico-professionale, in relazione alle competenze e all'esperienza dei formatori dell'associazione, per lo svolgimento del programma annuale di percorsi formativi offerti, in termini di aggiornamento, pertinenza e conformità agli standard culturali ed educativi;
g) dimostrare di avere svolto da almeno cinque anni precedenti al termine fissato per la presentazione della richiesta documentata attività professionale (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.);
h) disporre di capacità logistiche e tecnologiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle risorse didattiche, all'attrezzatura e alle dotazioni tecnologiche da utilizzare nel caso di formazione a distanza e alle strutture fisiche per lo svolgimento dei corsi in modalità mista, se non ospitati nelle scuole.
3. Costituisce dimostrazione di possesso dei requisiti richiesti dalla presente direttiva l'invio telematico della documentazione attestante detti requisiti definita all'art. 4.