Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29.12.2023
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, nonché nell'ambito delle aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS Academy, della durata di sei semestri, con almeno tremila ore di formazione, sono definite nell'allegato 1 al presente decreto, il quale ne costituisce parte integrante.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 rispondono alle specifiche esigenze, provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni, in merito alla richiesta di profili di alta qualificazione professionale, e prevedono un elevato numero di ore di tirocinio, di durata non inferiore al quarantacinque per cento del monte orario complessivo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali, di cui al comma 1 sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (codici ISTAT CP2021; codici ISTAT ATECO; codici ESCO), nonché del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
4. Il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203.
5. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS Academy in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. In tale caso, gli standard nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti, elementi, o modifiche.
6. I profili di cui al comma 5 sono proposti annualmente dall'ITS Academy alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa.
7. L'articolazione nei profili a livello territoriale è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze, i quali, in particolare, devono:
a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse;
b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese;
c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro;
d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali.
8. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99/2022, il Comitato nazionale ITS Academy propone l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area, previo confronto tecnico con i rappresentanti delle regioni.