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Legge 27.12.2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)

Titolo II - Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali

Capo I - Misure generali

Art. 4 - Fondo nazionale del made in Italy

1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede legale in Italia;

b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

6. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attività svolte è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.