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Legge 27.12.2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)

Titolo II - Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali

Capo I - Misure generali

Art. 6 - Misure di incentivazione della proprietà industriale

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

2. Il Voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.

3. I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della stessa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.