Legge 27.12.2023, n. 206
Titolo II - Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali
Capo II - Misure settoriali
1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20».
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.