Legge 27.12.2023, n. 206
Titolo II - Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali
Capo II - Misure settoriali
1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.
2. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli olivicoltori»;
b) al comma 3, le parole: «riconosciute» e da: «nonché la sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse.