Legge 27.12.2023, n. 206
Titolo IV - Misure di promozione
1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.
2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di beni culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»;
b) all'articolo 53, comma 1, lettera b), le parole: «del patrimonio culturale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale».