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Legge 27.12.2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)

Titolo IV - Misure di promozione

Art. 24 - Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno»;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno».