Legge 27.12.2023, n. 206
Titolo IV - Misure di promozione
1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno»;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno».