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Legge 27.12.2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)

Titolo IV - Misure di promozione

Art. 25 - Imprese culturali e creative

1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.

2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che:

a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

3. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:

a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) «attività e prodotti culturali»: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.

7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.

8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.

9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.