Legge 27.12.2023, n. 206
Titolo IV - Misure di promozione
1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le imprese culturali e creative.
3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.