Legge 27.12.2023, n. 206
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)
Titolo IV - Misure di promozione
1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.
2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.