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Legge 27.12.2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)

Titolo IV - Misure di promozione

Art. 33 - Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali

1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy. Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Nell'anno 2023 sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità di cui al secondo periodo.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché:

a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;

c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;

d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. L' attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo può essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per cento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.