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Legge 27.12.2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)

Titolo IV - Misure di promozione

Art. 38 - Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale

1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.