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Legge 27.12.2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)

Titolo IV - Misure di promozione

Art. 39 - Distretti del prodotto tipico italiano

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Sono definiti «distretti del prodotto tipico italiano» i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.

3. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che tiene conto dei seguenti criteri:

a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;

b) rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;

c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.

4. È concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilità contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1, agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il programma o progetto di cui al comma 5 deve prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.