Legge 27.12.2023, n. 206
Titolo V - Tutela dei prodotti made in italy
Capo I - Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta
1. Alle associazioni di produttore che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 44 è concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.