Legge 27.12.2023, n. 206
Titolo V - Tutela dei prodotti made in italy
Capo III - Lotta alla contraffazione
1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito da seguente:
«3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato»;
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, le parole: «può procedere» sono sostituite dalla seguente: «procede» e dopo le parole: «merci contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»;
2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364».