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Decreto M.I.M. 03.02.2023, n. 143

Accorpamento commissioni della procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Formula iniziale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15," e in particolare l'articolo 5-ter che prevede "al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19", la proroga della procedura introdotta dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, "per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare l'articolo 1;

Visto l'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma l;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 13;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3, comma 11, che prevede la possibilità di utilizzare nelle commissioni esaminatrici dei concorsi componenti in quiescenza da non più di 4 anni;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Visto il decreto-legge 30 aprile 22, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, valido per il triennio 2016 - 2018, tuttora vigente;

Visto il D.P.C.M. 24 aprile 2020, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 maggio 2022, n. 109, con il quale si istituisce la Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'Istruzione 21 luglio 2022, n. 188;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione 21 luglio 2022, n. 188, recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, 16 agosto 2022, n. 226, recante «Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 »;

Considerato l'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'Istruzione 30 luglio 2021, n. 242, nella parte in cui prevede la reiterazione dell'anno di prova, come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma

116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in caso di rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti;

Considerato l'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 21 luglio 2022, n. 188, che prevede che "al fine di contemperare le esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, per le procedure che presentino un esiguo numero di partecipanti, con successivo decreto del Direttore generale per il personale scolastico è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure stesse per un numero di candidati non superiore a centocinquanta";

Considerata l'esigenza di procedere allo svolgimento delle prove di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Istruzione 21 luglio 2022, n. 188, tra il termine delle attività didattiche e la data del 31 luglio 2023, come previsto dal medesimo articolo 8, comma 2;

Ritenuto necessario contemperare le esigenze di celerità dell'azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;

Ritenuto necessario per i motivi sopra esposti procedere all'accorpamento delle commissioni in presenza di un ridotto numero di candidati;

Visti i dati presenti al sistema informativo;

Acquisite le comunicazioni degli Uffici scolastici regionali in merito al numero di candidati effettivamente incardinati nella procedura;

Resa l'informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca" in data 16 dicembre 2022,

DECRETA