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Decreto legge 24.02.2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (G.U. 24.02.2023, n. 47)

Parte I - Governance per il PNRR e il PNC

Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresì, prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività svolte dall'unità di missione, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione.

2. Con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unità di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attività già di titolarità delle unità di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione prevista dal primo periodo può essere limitata ad alcune delle strutture ed unità ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si applicano le previsioni di cui al comma 2.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4:

1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;

2) la lettera p) è abrogata;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative» sono sostituite dalle seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative»;

1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-bis;»;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera a), le parole: «e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;»;

2.3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;

2.4) alla lettera c), dopo le parole: «competenti per materia» sono inserite le seguenti: «, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis)»;

e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»;

f) all'articolo 7:

1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «destinare alla stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «con amministrazioni pubbliche e»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;

3) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni centrali titolari di inter-venti previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti: «, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.»;

f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: «con il Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ispettorato generale per il PNRR» e, al secondo periodo, le parole: «predetto Servizio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «predetto Ispettorato generale».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 549.980 per l'anno 2023 e in euro 659.980 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle imprese e del made in Italy,».