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Decreto legge 24.02.2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (G.U. 24.02.2023, n. 47)

Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I - Rafforzamento della capacità amministrativa

Art. 11 - Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1, «Transizione 4.0», della Missione 1, «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo», componente 2, «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.