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Decreto legge 24.02.2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (G.U. 24.02.2023, n. 47)

Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I - Rafforzamento della capacità amministrativa

Art. 9 - Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, è istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;

b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli or- dini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.

4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.