Decreto legge 24.02.2023, n. 13
Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
Capo X - Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e» sono soppresse e le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».