Decreto legge 24.02.2023, n. 13
Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
Capo X - Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, la parola: «, prevedendo» è sostituita dalle seguenti: «nonché impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili».