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Decreto legge 24.02.2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (G.U. 24.02.2023, n. 47)

Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure

Capo II - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

Art. 25 - Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.».