Decreto legge 24.02.2023, n. 13
Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
Capo III - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro».