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Decreto legge 24.02.2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (G.U. 24.02.2023, n. 47)

Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure

Capo III - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Art. 28 - Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari

1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

«Art. 1-ter (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria). - 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria delle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR».