Decreto legge 24.02.2023, n. 13
Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
Capo VIII - Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «in house» sono inserite le seguenti: «, del GSE».