Decreto legge 24.02.2023, n. 13
Parte III - Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune
Titolo I - Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:
a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;
b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.