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Decreto legge 24.02.2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (G.U. 24.02.2023, n. 47)

Parte III - Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune

Titolo I - Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Art. 52 - Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa», di cui all'accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020 ed approvato con decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del direttore generale della direzione per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 ed euro 3.837.000 nel 2027.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in favore del Commissario di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022, di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di euro 100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno 2024, in euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026 e in euro 28.837.000 nell'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il programma di rigenerazione urbana è approvato, anche per parti o stralci funzionali, con atto del Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.».

5. La società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le relative società in house, società controllate e società partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle aree e agli immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo S.p.A. può svolgere a favore dei soggetti indicati al primo periodo attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.

5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quater. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, secondo le modalità da stabilire da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in termini di minori oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del codice civile. 5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «Per i citati appalti» è inserita la seguente: «, concessioni»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica».