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Legge 24.02.2023, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. (G.U. 27.02.2023, n. 49)

Art. 1 -

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023.

3. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: «del 29 aprile 2021,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio 2023,».

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».

6. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «nove mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

7. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».

9. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».

10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.