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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 10- Segnalazioni e attività di vigilanza

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte:

a) di qualunque ufficio dell'Autorità che verifichi l'inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell'esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità.

b) dell'ufficio dell'Autorità competente ad accertare l'inadempimento delle S.A. e degli enti concedenti agli obblighi informativi di cui all'art. 222, comma 9 del codice;

c) di una S.A. o un ente concedente che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;

d) di una S.O.A. che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l'esibizione di documenti non veritieri;

e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all'art. 13, commi da 1 a 5 dell'Allegato II.12 al codice.

2. Le segnalazioni sono formulate attraverso le modalità previste per l'integrazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la B.D.N.C.P., o compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli digitali presenti sul sito istituzionale dell'Autorità ovvero, con riferimento all'ipotesi di cui al co. 1, lett. b), il modello standard per le segnalazioni interne. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all'Autorità sollecitamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dal provvedimento che accerti il fatto oggetto di segnalazione o, in mancanza, dalla sua piena ed effettiva conoscenza. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità avvia, ai sensi dell'art. 222, comma 13, del codice e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo; resta fermo quanto previsto dal Regolamento sul Casellario informatico.

3. Nelle richieste di cui al comma 1, lett. a), b) e c), è assegnato ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l'adempimento alla richiesta di documenti e informazioni e contengono l'espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell'Autorità, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 222, comma 13, codice.

4. Le segnalazioni della S.O.A. di cui al comma 1, lett. d), sono trasmesse all'ufficio competente per la vigilanza sulla qualificazione corredate di:

a) tutta la documentazione acquisita e comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione;

b) il documento disconosciuto.

5. Il procedimento sanzionatorio è altresì avviato dai competenti Uffici di vigilanza a seguito dell'accertamento delle violazioni relative alle condotte di cui all'art. 6 nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici.