Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271
1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), decorso inutilmente il termine assegnato ai soggetti tenuti ad un obbligo informativo e, nel caso di segnalazione da parte della S.O.A., entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, segnalano l'inadempimento o l'esibizione di documenti non veritieri all'ufficio competente indicando anche la casella di P.E.C. del soggetto inadempiente.
2. Il dirigente, qualora non disponga di tutta la documentazione utile ai fini dell'avvio del procedimento, formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale ovvero in originale o copia conforme;
c) le modalità di presentazione dell'integrazione;
d) il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento.
3. Il dirigente entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa può:
a) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 12;
b) procedere alla contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 13.