Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271
1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell'avvio del procedimento di cui all'art. 13, nei casi:
a) di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie;
b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss.;
c) in cui pervenga l'informazione o il documento richiesto prima dell'avvio.
2. Il dirigente, dopo l'avvio del procedimento di cui all'art. 13, procede all'archiviazione nei casi in cui:
a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.
c) sono sopravvenute circostanze che rendono insussistenti i presupposti della fattispecie.
3. Il dirigente, con cadenza trimestrale, trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate.