Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271
1. La contestazione dell'addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) e art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e p) del codice, anche nei confronti del legale rappresentante dell'ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Nell'atto di contestazione, deve essere presente l'indicazione:
a) dell'oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all'esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;
b) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell'addebito, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5, per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice;
c) dell'invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi, nei casi previsti all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) e all'art. 4, comma 1, lett. b) e c) e all'art. 5, dinanzi all'ufficio ai sensi dell'art. 15;
d) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;
e) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;
f) della casella di P.E.C. dell'Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
g) della facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui il procedimento non sia avviato ai sensi dell'art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36 /2023, di aderire, entro 30 giorni dalla contestazione, al pagamento nella misura del minimo edittale previsto, solo dopo l'adempimento, debitamente documentato, all'obbligo informativo o comunicativo.
2. Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell'Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell'Allegato II.12 al codice, è altresì indicato l'avviso che:
a) il procedimento sanzionatorio determina la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà essere revocata qualora l'impresa ottemperi a quanto richiesto dall'Autorità;
b) decorso il termine della sospensione, qualora l'o.e. continui ad essere inadempiente, si dispone la decadenza dell'attestazione.
3. Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. è altresì indicato:
a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice, nel limite massimo irrogabile.