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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 14- Fase istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell'addebito, ai sensi dell'art. 13. Essi hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti;

b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Il dirigente può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle S.A., agli enti concedenti, alle S.O.A., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria.

3. Le richieste di cui al comma 2 sono formulate per iscritto e devono indicare:

a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;

b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;

c) il nominativo del RUP con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla S.A. o all'ente concedente;

d) l'indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni;

e) la data dell'eventuale audizione dinanzi all'ufficio competente.