Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271
1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell'addebito, ai sensi dell'art. 13. Essi hanno facoltà di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti;
b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.
2. Il dirigente può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle S.A., agli enti concedenti, alle S.O.A., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria.
3. Le richieste di cui al comma 2 sono formulate per iscritto e devono indicare:
a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;
c) il nominativo del RUP con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla S.A. o all'ente concedente;
d) l'indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni;
e) la data dell'eventuale audizione dinanzi all'ufficio competente.