Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271
1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:
a) audizione disposta ai sensi dell'art.15 e dell'art 17;
b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a);
c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b);
d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all'art. 17, comma 2;
e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all'art. 14, comma 2.
2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice.
3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:
a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all'acquisizione degli atti richiesti;
b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque, dall'avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.
4. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all'audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni.
5. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.