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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 18 - Conclusione del procedimento

1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell'elemento psicologico e, per i casi di falso di cui all'art. 96, comma 15, del codice, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può:

a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

c) adottare il provvedimento finale.

2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:

a) l'archiviazione;

b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria;

c) l'irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;

d) l'iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l'esclusione dell'o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell'Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico;

e) la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta e la successiva cancellazione dall'elenco, con relativa decadenza dell'attestazione di qualificazione, decorsi i termini per l'impugnazione del provvedimento, ovvero in caso di rigetto del ricorso con sentenza passata in giudicato;

f) l'attribuzione temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice e di mancata applicazione della sospensione/decadenza dell'attestazione di cui alla lett. e).

3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.