Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271
1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell'elemento psicologico e, per i casi di falso di cui all'art. 96, comma 15, del codice, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può:
a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;
c) adottare il provvedimento finale.
2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:
a) l'archiviazione;
b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria;
c) l'irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;
d) l'iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l'esclusione dell'o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell'Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico;
e) la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta e la successiva cancellazione dall'elenco, con relativa decadenza dell'attestazione di qualificazione, decorsi i termini per l'impugnazione del provvedimento, ovvero in caso di rigetto del ricorso con sentenza passata in giudicato;
f) l'attribuzione temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice e di mancata applicazione della sospensione/decadenza dell'attestazione di cui alla lett. e).
3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.