Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271
1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:
a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestazione o di decadenza dell'attestazione ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico;
b) l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 94, comma 5, lett. e) del codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;
c) l'irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l'annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.
2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell'adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale.
3. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.
4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.