IperTesto Unico IperTesto Unico

Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:

a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità previsti dagli artt. 220, comma 1, 222, commi 9 e 13, dall'Allegato II.12 e II.14 al codice;

b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all'Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle

S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice;

c) violazione dell'obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all'Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso, nonché violazione dell'obbligo di comunicazione della presentazione o della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ex artt. 220, comma 1 e 222, comma 13 del codice;

d) violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 100, comma 4 del codice e 14, comma 4 dell'Allegato II.12 del codice;

e) violazione delle previsioni dell'art. 13, commi da 1 a 5 dell'Allegato II.12 al codice, da parte delle SOA;

f) dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti da parte delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici e 12, dell'allegato II.4 dello stesso codice;

g) violazioni accertate nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici ex art. 222, comma 3, lettere a) e b) del codice;

h) inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio disposta da ANAC ai sensi dell'art. 62, comma 10.