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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 20- Conclusione del procedimento nei confronti delle S.O.A.

1. Il Consiglio, in caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. può disporre:

a) l'archiviazione del procedimento;

b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell'Allegato II.12 al codice nonché l'annotazione nel Casellario informatico qualora la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da colpa non grave;

c) l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell'Allegato II.12 al codice, l'annotazione nel Casellario informatico e la sanzione della sospensione/decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, nei casi previsti dall'art. 13, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato II.12 al codice, qualora ritenga che la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da profili di colpa grave/dolo.

2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dall'ufficio competente a seguito della notifica alla parte del provvedimento finale.

3. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 13, co. 3 dell'Allegato II.12 al codice, il Consiglio può impartire ulteriori disposizioni alla S.O.A.

4. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della violazione commessa e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti.