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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 21 - Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dall'Autorità secondo i criteri di cui all'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:

a) rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;

b) attività svolta dall'o.e. per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;

c) valore dell'appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero, nei procedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi;

d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.