Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271
1. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dall'Autorità secondo i criteri di cui all'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:
a) rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;
b) attività svolta dall'o.e. per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
c) valore dell'appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero, nei procedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi;
d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.
2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.