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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 3 - Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità

1. Si ha violazione degli obblighi informativi e di comunicazione qualora:

a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell'art. 222, comma 13, codice;

b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A., dell'ente concedente o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 222, comma 13, codice;

c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell'Allegato II.12 al codice;

d) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l'invio dei dati, sia nella fase antecedente all'aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell'Autorità di cui all'art. 222, comma 9 del codice;

e) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l'inserimento dei C.E.L. nella banca dati, ai sensi degli artt. 222, commi 9 e 13 del codice e 21, comma 7 dell'Allegato II.12 al codice;

f) le S.A. o gli enti concedenti omettono di rispondere alla richiesta dell'o.e. per l'ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13, codice e 8, comma 1, lettera U dell'Allegato II.12 al codice;

g) le S.A. o gli enti concedenti riportano nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito ai sensi del comma 1 dell'art. 24, Allegato II.12, al codice;

h) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all'Autorità le modificazioni al contratto di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e 3 nonché, per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, ai sensi dell'art. 5, commi 11 e 12, allegato II.14 e 222, comma 13 del codice;

i) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all'Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 121, comma7 del codice;

j) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare all'Autorità le ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, l'accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore o il mancato accoglimento ovvero la sospensione della consegna dei lavori da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore ai sensi del comma 7, dell'art. 3, allegato II.14 al codice;

k) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di segnalare all'Autorità, in violazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all'art. 96, comma 15, e art. 222, comma 13 del codice;

l) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ovvero gli stessi e gli O.E. nell'ambito di un procedimento di precontenzioso omettono di comunicare la presentazione o la sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice;

m) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell'art. 14, comma 6 dell'Allegato II.12 al codice, di comunicare all'Autorità le variazioni dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1 e della direzione tecnica di cui all'art. 25, comma 6 del medesimo Allegato;

n) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l'azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell'art. 16, comma 12 dell'Allegato II.12 al codice, di comunicare all'Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda;

o) le S.A. o gli enti concedenti omettono, senza giustificato motivo, di comunicare all'ANAC la perdita dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 63, comma 11, lett. c) del codice;

p) le S.A. o gli enti concedenti omettono di motivare in merito alla mancata disponibilità a svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d'ufficio da parte di ANAC ai sensi dell'art. 62, comma 10;

q) gli o.e. non ottemperano alla richiesta delle S.O.A ai sensi dell'art. 14, comma 4 dell'Allegato II.12 al codice per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, lettera f) del medesimo Allegato.