Delibera ANAC 20.06.2023, n. 262
11.1 Fatte salve le sanzioni individuate nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice, la violazione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, delle disposizioni volte a garantire la piena funzionalità del FVOE costituisce violazione del principio di buona fede e di tutela dell'affidamento di cui all'articolo 5 del codice, con conseguente responsabilità, anche civile, per i danni subiti dall'operatore economico.
11.2 Gli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento sono sanzionati ai sensi dell'articolo 222, comma 13.