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Delibera A.N.A.C. 20.06.2023, n. 263

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici». (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 6 - Effetti giuridici e durata della pubblicazione

6.1 Gli effetti giuridici degli atti pubblicati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

6.2 Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 4 punto 1 comunicato alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

6.3 La BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati:

a. nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;

b. nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

c. nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

d. nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.