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Delibera A.N.A.C. 20.06.2023, n. 263

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici». (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Formula iniziale

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto Il provvedimento adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) con delibera n. 261 del 30/6/2023, che si intende qui integralmente richiamato.

Visto L'articolo 84 del codice, secondo cui i bandi e gli avvisi relativi agli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per il tramite della BDNCP.

Visto L'articolo 85 del codice, secondo cui la pubblicazione a livello nazionale di avvisi e i bandi relativi a gare di appalto è realizzata tramite la BDNCP, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea o decorso il termine di quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso in conformità all'articolo 84.

Visto L'articolo 182, comma 11, del codice, a mente del quale i bandi e gli avvisi relativi alle concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea con le modalità previste dall'articolo 84.

Visto L'articolo 182, comma 12, del codice, secondo cui la pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi relativi a procedure per l'affidamento di concessioni è disciplinata dall'articolo 85.

Visto L'articolo 27, comma 1, del codice, secondo cui la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Visto L'articolo 27, comma 4, del codice secondo cui l'ANAC, con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, stabilisce le modalità di attuazione del medesimo articolo 27.

Visto L'articolo 225, comma 1, del codice secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 27 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e, in via transitoria, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Visto Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ANAC Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), adottato dall'ANAC con Delibera n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l'intervento dell'ANAC.

Vista L'intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, accordata con nota acquisita al prot. Autorità n. 50202 del 26 giugno 2023.

DELIBERA