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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 266

Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Formula iniziale

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che: «[...] è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo».

Visto l'art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che: «Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo».

Visto l'art. 229, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che: «Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023».

Visto il comunicato del Presidente del 17 maggio 2023, avente ad oggetto: «Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti».

Considerata l'opportunità di adottare, senza indugio, un regolamento che disciplini la competenza ANAC di assegnare d'ufficio una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata e iscritta nell'elenco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Valutato che nel processo di assegnazione l'adottando Regolamento deve tener conto, oltre che del livello e dell'ambito di qualificazione e della disponibilità manifestata in sede di iscrizione dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato II.4 del d.lgs. 36/23, anche dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle caratteristiche (funzionali, esperienziali e territoriali ecc.) che connotano le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza iscritte.

EMANA

il seguente Regolamento,